I servizi demografici

Posts written by onda_blu

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    Prima del dpr 396/2000 c'era un po' di caos sia nelle istruzioni ministeriali (che prima dicevano una cosa, subito dopo il contrario), sia nell'applicazione delle stesse da parte dei singoli Comuni, per l'indicazione dei secondi (o terzi, ecc.) nomi.
    Il problema fondamentale era che negli atti di nascita si usava indicare: "dà il nome" oppure "dà i nomi", e si mettevano segni vari di interpunzione (virgole, trattini, ecc.).
    Ora parlo a memoria (non mia, ma da quanto mi è stato raccontato dal responsabile, perché io ancora non lavoravo):
    le prime istruzioni che sono state emanate era di usare solo il primo nome indicato nell'atto di nascita...e quindi moltissimi Comuni, pur se erano stati sempre usati magari 2 o 3 nomi, hanno tolto a tappeto nelle registrazioni anagrafiche i nomi dopo il primo.
    Poi sono state emanate altre istruzioni, penso a seguito delle lamentele di chi si è visto tagliare il proprio nome, con il quale si faceva un piccolo dietro front, e dicendo che si doveva guardare cosa era indicato nell'atto di nascita, ossia "da il nome" oppure "da i nomi".
    (Correggetemi se ho sbagliato qualcosa...ma io non le ho vissute queste circolari)
    Allego anche il link ad un articolo che può fare più chiarezza.

    Ora, da marzo 2001 (entrata in vigore del DPR 396/2000) il nome indicato nell'atto, fosse composto da 1, 2 o 3 (massimo), elementi divisi o meno da virgole o altro, andavano SEMPRE indicati ed usati tutti (cfr art.35 dpr 396/2000 nella sua formulazione originaria).
    Dopo la modifica del 2012, con la Legge 219/2012, è stato introdotto il comma 2
    Secondo l’articolo 35 del Dpr 396/2000, come modificato dalla legge 219/2012:
    <<il nome di una persona può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.
    Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello Stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.>>


    Quindi la presenza di una virgola tra i nomi fa sì che solo il primo di essi potrà comparire nei documenti rilasciati da ufficiali di Stato civile e di anagrafe. I nomi dopo la virgola, invece, non compariranno da nessuna parte, se non nell'atto di nascita. In un certo senso, avranno solo un valore affettivo. Ma solo per gli atti formati dopo tale data.

    E questa è la cronistoria.

    Ora, lei risulta nato prima del 2000, in vigenza del vecchio ordinamento dello stato civile.
    Quindi le nuove regole non le verranno applicate, neanche se lei decide di far inserire una virgola.

    Quello che non capisco, della sua richiesta, è la differenza nel far aggiungere la virgola: non sarebbe un cambio di nome, perché sempre "Giovanni Carlo" sarebbe.
    Nel senso che, virgola o non virgola, le sue registrazioni anagrafiche non cambierebbero. A meno che lei, appunto, non faccia la scelta di cui all'art.36 del dpr 396/2000. Scelta che può essere fatta una sola volta nella vita.
    Le allego il link alla Circolare del Ministero dell'Interno n.9/2001, che chiarisce meglio la questione dell'ininfluenza dei segni di interpunzione.

    Quello infatti che lei vorrebbe fare (da quel che capisco), è di poter usare o meno, a suo piacimento, il secondo nome...cosa non ammissibile allo stato attuale del nostro ordinamento, che cerca appunto di avere registrazioni univoche (e non variabili) di una persona.
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    Solo una volta, ma l'atto stampato dopo era solo uno....quindi abbiamo provveduto a stampare immediatamente dopo quello saltato...facendo finta di nulla...
    Mi verrebbe da dire che fino al passaggio in ANSC, fa fede solo quanto stampato, e quindi l'atto di morte che esiste solo nel gestionale, in realtà è come non esistesse...
    Bella rogna, io non saprei proprio cosa consigliare...forse un foglio aggiuntivo, come per le annotazioni, da inserire tra un atto e l'altro di quelli stampati. Ma non è propriamente una soluzione corretta...
    Vediamo se qualcun altro ha qualche idea migliore.
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    Con il Consolato a Parigi ho avuto a suo tempo una piccola "discussione" per aver proceduto all'avvio del procedimento, prima della cancellazione diretta, che a loro dire "tutti gli altri Comuni" facevano.
    Io continuo a fare l'avvio del procedimento (da inviare con raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto). Ne avevamo già parlato in altro topic, nella sezione del forum riservata all'Anagrafe.
    Nel tuo caso, avendo ricevuto adesso il modello, andrai oltre i giorni delle elezioni, con la cancellazione.
    Quindi in DAIT non dovrai fare nulla, perché ce l'avrai ancora iscritto.
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    Il passaggio in giudicato me l'ha mandato, ma mancava alla prima trasmissione, che ho già dato negativa a suo tempo...e già questo mi fa imbestialire tutte le volte, perché prima anticipano il tutto senza il certificato, e tu a lavorare per darla negativa. Poi mandano solo quello, senza capire che per me è un nuovo procedimento/istanza, e dovrebbero rimandare istanza, ecc.
    Penso che gli invierò un bell'avvio del procedimento con richiesta integrazione delle procure...visto che per me lui è un emerito sconosciuto, e che l'ordinanza avrebbe eventualmente dovuto mandarmela il Ministero...
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    Ricordo che avevi parlato di questa sentenza in un altro post...ma non ricordo quale ed a che proposito.
    Quello che mi chiedo è: come si può dire che un USC (e quale, soprattutto) sta violando la legge, quando nemmeno il Tribunale indica chiaramente quale sia l'USC competente?
    La competenza deriva dall'art.17 del DPR 396/2000, e per quanto ne so io, se uno degli interessati vivesse in Italia, o intendesse trasferirsi in Italia, o anche solo volesse indicare un Comune a sua scelta, in base a questo articolo, l'USC di quel Comune diventerebbe competente a trascrivere i suoi atti di stato civile.
    Quello che intendo dire è perché si guarda e si considera solo l'USC del Comune di nascita dell'avo? Se così fosse, il Tribunale lo indicherebbe chiaramente nel dispositivo. Ma non ne ho mai visto uno che lo faccia.
    Quindi ok, ordina e dobbiamo eseguire...ma io la considero comunque una richiesta fatta dall'avvocato per conto degli interessati, non un'ordine diretto del Tribunale.
    Sono ritornata sull'argomento, perché è tornato alla carica uno degli avvocati (con cui ho già avuto a che fare) a cui non piace mai mandare né richieste di trascrizione (lui le chiama solo invito ad ottemperare all'ordine del Tribunale), né procure degli interessati...
    Ora vedo come rispondergli, ma almeno le procure io le chiederei...voi che ne dite?
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    Io terrei agli atti solo come informativa per eventuali richieste di carta d'identità, così da avere già la giustificativa che mi dice che non può essere fatta valida per l'espatrio.
    Non sei certo tu che devi preoccuparti di andare a casa della persona a ritiragli l'eventuale CI che abbia valida per l'espatrio...
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    La Circolare del Ministero dell'Interno n.14/2012 dice:
    <<[...]il richiedente verrà autorizzato a fare affiggere un avviso contenente il sunto della domanda nel Comune di residenza attuale dell'interessato e nel Comune di nascita (qualora non coincidano), inteso con riferimento anche al luogo dove è stata dichiarata la nascita.[...]>>
    Quel "anche" potrebbe voler dire che deve essere fatto in entrambi i Comuni (di nascita, e dove è stato dichiarata), oppure che oltre al fatto che sia nato, si deve guardare anche che sia stato dichiarato in quel Comune.
    Poi dipende dalla Prefettura. Alcune indicano chiaramente i nomi dei Comuni dove devono essere fatte.
    L'Ultimo caso che ho avuto, la nostra Prefettura ha indicato chiaramente il Comune di residenza e quello che aveva l'atto di nascita, e basta.
    In un altro caso, di qualche anno fa, una Prefettura lombarda aveva indicato tutti e 3 i Comuni.
    Io direi di seguire alla lettera quello che indicano le Prefetture nel decreto, tenendo conto anche che le Prefetture rilasciano tante copie conformi in bollo, quanti sono i Comuni dove dovrà essere affisso l'avviso.
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    Anche se hai già annotato la prima stipula di una convenzione, io annoterei Form.184.
    L'atto che ti ha mandato non è infatti chiarissimo, e l'importante nell'annotazione è che ci sia l'indicazione del notaio, così che i terzi sanno a chi rivolgersi per sapere che tipo di convenzione/atto è stato stipulato.
    So che molti annotano specificatamente il tipo di convenzione, ma io preferisco usare la formula generica del decreto, inserendo eventualmente solo fra parentesi il tipo di convenzione.
    Comunque, non cambia molto la sostanza, posto che la pubblicità la dai comunque al fatto che hanno stabilito/modificato una convenzione, annotando sia con Form.184, che con Form.185.
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    Non lo trascriverei nemmeno io. Entrambi i genitori hanno generalità diverse rispetto a quanto registrato nei loro documenti.
    O sistemano l'atto in Svizzera, o portano l'atto al nostro Consolato che può eventualmente dichiarare che in Svizzera considerano il solo primo cognome del padre, e per la madre utilizzano il cognome da sposata.
    Per la madre possono dichiarare che trattasi della stessa persona, ma ho i dubbi che per il padre possano dichiararlo, trattandosi di cittadino straniero.
    Tra l'altro non ha senso che lo portino a noi direttamente, se iscritti all'AIRE, perché comunque per poterlo iscrivere poi all'AIRE ci deve arrivare il modello CONS/01 dal Consolato, e quindi devono passare per il Consolato.
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    In realtà le uniche istruzioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale da parte di noi UA, che abbiamo ricevuto finora, sono quelle relativamente ai neonati di cui registriamo la nascita.
    Risalgono alla Circolare del Ministero dell'Interno n.294/94.
    Poi non abbiamo più ricevuto altre istruzioni in merito alla diretta ed automatica attribuzione del codice fiscale, a seguito di iscrizioni anagrafiche.
    Però con il subentro in ANPR sono cambiate molte cose. Ad esempio, quando iscrivo qualcuno all'AIRE, mi sono accorta che c'è stato un periodo in cui assolutamente non veniva attribuito nessun codice fiscale ai neo-iscritti. Ora invece appena iscrivo un nuovo AIRE, ANPR mi ritorna il codice fiscale attribuito dall'Agenzia delle Entrate a seguito della mia iscrizione.
    Ho il dubbio che ci siano delle convenzioni/accordi tra il Ministero dell'Interno (che adesso è titolare dell'Anagrafe/ANPR) e l'Agenzia delle Entrate, che noi non conosciamo...mi sono resa conto che da quando c'è ANPR, ci sono degli automatismi che il Ministero non si è mai premurato di comunicarci...per fortuna che noi siamo quelli che lavoriamo sul campo e dovremmo conoscerli...
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    A te dovrà comparire la data della notifica, non c'è nulla da fare.
    Non lo vedi proprio dal portale, tu. L'interessato invece riesce a vederlo. Potrebbe inviartelo via mail, dopo averlo scaricato.
    Se è un presidenziale, dovrebbe avere il timbro digitale, con quello riesci a vedere l'originale e anche a verificare la firma digitale.
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    CITAZIONE (juanmarti @ 5/5/2024, 18:59) 
    Ciao, come state? Ho bisogno per favore che qualcuno mi aiuti perché purtroppo molti avvocati e soprattutto quello che mi ha fatto il mio processo mi ha dato molte cattive informazioni! Sono riconosciuto italiano per sentenza del tribunale di Roma il 14 febbraio 2023 ! Recido in Italia un paio di mesi fa e ho dovuto assumere un avvocato per mandare al ministero dell'interno la mia sentenza per essere trascritta e puoi farmi la carta d'identità nella comune dove recido! Ma da fine febbraio ad oggi non ricevo risposta dal ministero degli interni sulla mia procedura! Sono disperato visto che non so se tutto va bene o no soprattutto dopo che un avvocato mi ha mentito così tanto sui processi!

    Rispondo alla tua domanda: a me stanno arrivando ora le ordinanze di Roma del 2023, e ancora stanno arrivando quelle del 2022...
    Purtroppo non si tratta del tuo avvocato, non credo ti abbia mai mentito. Il problema è che queste ordinanze sono aumentate in maniera esponenziale, paralizzando il nostro lavoro (e quello dei Tribunali)...non riusciamo a starci dietro, quindi per quanto tu abbia fretta, se ad esempio la tua ordinanza arrivasse al mio Comune ora, dovresti aspettare almeno 2 mesi, perché ne ho accumulate un bel po', prima, e vado in rigoroso ordine d'arrivo.
    In più dovremmo cercare di fare anche il nostro lavoro ordinario....e ti auguro che gli atti di stato civile che hai presentato a suo tempo non siano firmati digitalmente, perché io ne sto rifiutando la trascrizione in questo periodo per quasi tutti...

    Rispondo a Beghelli François : secondo me si dovrà, in via residuale, fare riferimento al Tribunale di Roma, visto che ora Briga è francese, e non mi pare vi sia altro collegamento con Comuni ora italiani.

    Per i documenti: il Tribunale può decidere di accettare qualsiasi documento ritenga "attendibile" (al contrario di noi autorità amministrative).
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    La richiesta io consiglio di farla (anche da mail ordinaria) alla mail/PEC del Comune, che deve "passarla in anagrafe" entro 2 giorni lavorativi. Quindi se lei verifica in ANPR dopo 2-3 giorni (o poco più) dovrebbe vedere cambiata la sua residenza. La decorrenza è da quando invia/viene protocollata la sua richiesta. Nei 45 giorni successivi vengono fatti gli accertamenti.
    Sconsiglio ANPR solo perché ancora è poco utilizzato e, secondo me, in rodaggio...da noi tutte le richieste che arrivano tramite ANPR hanno qualcosa di sbagliato, o l'indirizzo (non c'è ancora il collegamento con ANNCSU) o la parentela con gli altri occupanti...un casino, insomma.
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    Teoricamente il famoso elenco al 31/12/2023 prende si i dati degli iscritti AIRE, ma guarda anche se sono elettori o meno, quindi dovresti averli trovati nell'elenco di quelli omessi, che era in DAIT. Ed aver comunicato l'iscrizione ai Consolati. Fallo ora.
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    Si, sempre...alcuni Consolati me lo chiedono anche direttamente, ma lo faccio a tutti.
2820 replies since 26/3/2019
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