UFFICIALE ELETTORALE/RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

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    Salve a tutti.
    E' possibile che il Sindaco nomini più di un ufficiale elettorale/responsabile dell'ufficio elettorale?
    Nel caso non possa, è possibile che il sindaco nomini più di un sostituto dell'ufficiale elettorale/responsabile dell'ufficio elettorale?
    Grazie
     
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    Proprio nessuno può darmi una mano?
    Grazie
     
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    Art. 26.
    (Istituzione dell'Ufficiale elettorale)
    1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina
    dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
    elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
    marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente
    della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente:
    "Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste
    elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del
    presente testo unico.
    2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale
    elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con
    popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale
    e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15
    del presente testo unico.
    3. Il sindaco puo' delegare e revocare le funzioni di Ufficiale
    elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

    4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve
    essere approvata dal prefetto.
    5. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo,
    i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario
    prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli puo'
    delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o
    impiegato del comune.

    6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni
    di Ufficiale elettorale, sempreche' non siano state delegate a norma
    del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal
    consigliere anziano".
     
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    Sì, ma poi l'art. 4bis è stato sostituito dall'art. 10 della L. 21/12/2005, n. 270
    «Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
    2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
    3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

    Poi c'è stato l'art. 2.30 della L. L. 24/12/2007, n. 244
    30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

    Quindi, se non capisco male, le funzioni di tenuta e revisione delle liste elettorali spettano al rerponsabile dell'ufficio elettorale comunale, mentre quelle relative alla tenuta ed aggiornamento dell'albo degli scrutatori e la loro nomina spettano alla C.E.CO. (come chiarito dalla circolare del ministero dell'interno - Direzione centrale dei servizi elettorali - n. 1 dell'08/01/2008).
    Sono dell'idea che il responsabile dell'ufficio elettorale sia uno solo, ma per sostituirlo in caso di assenza temporanea (es. ferie o malattia) il sindaco può nominare solo uno o anche più sostituti?

    Inoltre approfitto per chiedere un chiarimento. La norma dice che, a parte la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli scrutatori e la loro nomina, la tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali spetto al responsabile dell'ufficio elettorale. Allora chi meglio del responsabile è competente per firmare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali? Prima il sindaco firmava tali certificati perchè è ufficiale di governo e perchè era il presidente della commissione che aveva la competenza nella tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali. Adesso il sindaco, benchè ufficiale di governo, che competenza ha circa tali compiti? Direi nessuna. Quindi a che titolo firma un certificato estratto dalle liste elettorali delle quali non si occupa proprio? Io non ho capito perchè la firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali è di competenza del sindaco. Ragionando sui presupposti detti, direi che la competanza è del responsabile dell'ufficio elettorale. Però so che gli esperti ANUSCA non concordano ma danno per assodato che la compedenza è solo del sindaco ma, ripeto, non capisco perchè è da cosa è stabilita tale competenza.
    Chi può darmi i riferimenti normativi?
    Grazie
     
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    La competenza è del Sindaco in quanto ufficiale di governo, come dici tu.
    Detto questo, a mio parere, l'indicazione che i certificati li firma il sindaco è una vecchia abitudine che ne discende, più formale che altro, nel senso che poi si "delega" (non è una vera delega, ma un incarico interno o di rappresentanza, come per le carte d'identità un tempo...oggi con le cie è tutto diverso) uno o più addetti a farlo. Da ciò derivava un tempo che alcune cose si firmassero come "delegato" (ad esempio i certificati anagrafici) ed altre "d'ordine del Sindaco".
    Nell'incarico di Responsabile dell'ufficio elettorale si può considerare ricompresa anche tale competenza, o esplicitarla. Tanto il certificato lo può stampare dalla web app chiunque abbia l'incarico profilato su anpr...
     
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    Salve.
    L'art. 54, comma 3, del d.lgs 267/2000 dice che il sindaco quale ufficiale di governo sovrintende agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale. Però l'art 2.30 della legge 244/2007 dice che le funzioni di ufficiale elettorale (quindi di tenuta regolare delle liste elettorali) sono di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale. Quindi come fa il sindaco a firmare la certificazione relativa ad una materia per la quale non ha competenza? Secondo me il responsabile dell'ufficio elettorale (cioè l'ufficiale elettorale) ha la competenza a firmare la certificazione elettorale automaticamente, perchè si occupa proprio della regolarità delle tenuta delle liste elettorale e non ha bisogno di deleghe di firma da parte del sindaco. Il sindaco, se in qualità di ufficiale di governo ha competenza alla firma della certificazione elettorale, al massimo può delegare alla firma dei certificati chi non è ufficiale elettorale.
    Questo, ovviamente, secondo me.
    Concordate?
    Grazie
     
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    CITAZIONE (REMIGINA1 @ 22/4/2024, 10:24) 
    Salve.
    L'art. 54, comma 3, del d.lgs 267/2000 dice che il sindaco quale ufficiale di governo sovrintende agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale. Però l'art 2.30 della legge 244/2007 dice che le funzioni di ufficiale elettorale (quindi di tenuta regolare delle liste elettorali) sono di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale. Quindi come fa il sindaco a firmare la certificazione relativa ad una materia per la quale non ha competenza? Secondo me il responsabile dell'ufficio elettorale (cioè l'ufficiale elettorale) ha la competenza a firmare la certificazione elettorale automaticamente, perchè si occupa proprio della regolarità delle tenuta delle liste elettorale e non ha bisogno di deleghe di firma da parte del sindaco. Il sindaco, se in qualità di ufficiale di governo ha competenza alla firma della certificazione elettorale, al massimo può delegare alla firma dei certificati chi non è ufficiale elettorale.
    Questo, ovviamente, secondo me.
    Concordate?
    Grazie

    In generale sì, ma non è una delega, è un incarico. Tale incarico si può considerare "implicito" per il responsabile dell'ufficio. Peraltro, a mio parere, tutte le norme che conferiscono atti gestionali al Sindaco precedenti al 2000 devono essere automaticamente interpretate nel senso che dove sta scritto "Sindaco" si legge "dirigente".
    Comunque, trattandosi di deleghe improprie, non mi pare sia un gran problema.
     
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    Per come la so io, se è un incarico il Sindaco non ha il potere di firmare i certificati di iscrizione nelle liste elettorale (così come il Sindaco non può firmare la autentiche di firma o di copia ma incarica il personale che potrà farlo - v. art. 18 e 28 che sono altra cosa rispetto all'autentica di firma in materia elettorale di cui all'art. 14 della legge 53/1990).
    Invece se il sindaco è competente alla firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, allora può senz'altro delegare (delega impropria) la mera firma del certificato ad altri.
    Poter delegare la mera firma (non una funzione) implica che il delegante abbia la competenza a firmare, altrimenti è un incarico (come nel caso di autentica di firma o di copia).
    Anche secondo me è nella competenza del responsabile dell'ufficio elettorale la firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali perchè gli compete la funzione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali.
    Però, secondo te, il Sindaco è competente alla firma del certificati di iscrizione nelle liste elettorali in quanto ufficiale di governo oppure è una competenza che spetta solo al responsabile dell'ufficio elettorale/ufficiale elettorale?
    Grazie
     
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    CITAZIONE (REMIGINA1 @ 22/4/2024, 17:28) 
    Per come la so io, se è un incarico il Sindaco non ha il potere di firmare i certificati di iscrizione nelle liste elettorale (così come il Sindaco non può firmare la autentiche di firma o di copia ma incarica il personale che potrà farlo - v. art. 18 e 28 che sono altra cosa rispetto all'autentica di firma in materia elettorale di cui all'art. 14 della legge 53/1990).
    Invece se il sindaco è competente alla firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, allora può senz'altro delegare (delega impropria) la mera firma del certificato ad altri.
    Poter delegare la mera firma (non una funzione) implica che il delegante abbia la competenza a firmare, altrimenti è un incarico (come nel caso di autentica di firma o di copia).
    Anche secondo me è nella competenza del responsabile dell'ufficio elettorale la firma dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali perchè gli compete la funzione della tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali.
    Però, secondo te, il Sindaco è competente alla firma del certificati di iscrizione nelle liste elettorali in quanto ufficiale di governo oppure è una competenza che spetta solo al responsabile dell'ufficio elettorale/ufficiale elettorale?
    Grazie

    Non è una competenza del sindaco ma del responsabile dell'ufficio elettorale. La funzione del sindaco in materia si esaurisce con la nomina, come ufficiale del governo, del responsabile. Ma questa è solo una mia opinione.
     
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