I servizi demografici

Posts written by ratapena

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    Se la madre è residente da te, trascrivi l'atto di nascita. Per quantp riguarda l'atto di morte, a mio parere, l'altro comune dovrebbe correggere mettendo residente nel tuo comune, in quanto il figlio neonato, nato vivo, viene messo residente con la madre, per quel poco che ha potuto vivere poverino. Si tratta di un caso che non mi è mai capitato e mi piacerebbe sentire altri pareri.
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    La signora non ha perso la cittadinanza italiana per matrimonio (avvenuto nel 1988), in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Pertanto, la signora può aver perso la cittadinanza italiana solo per sua scelta, ai sensi della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 e recepita con LEGGE 4 ottobre 1966, n. 876:

    CITAZIONE
    CAPITOLO I Della Riduzione dei Casi di Cittadinanza Plurima

    Articolo 1
    1. I cittadini maggiorenni della Parti Contraenti che acquistano, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, per naturalizzazione, opzione o reintegrazione, la cittadinanza di un’altra Parte, perdono la loro cittadinanza precedente: essi non possono essere autorizzati a conservarla.

    Se la signora ha chiesto volontariamente la cittadinanza francese, prima del 04.06.2010, data della denuncia parziale dell'Italia della Convenzione, la signora ha perso la cittadinanza italiana e avrebbe dovuto recarsi al consolato italiano per farlo presente. Ovviamente quando mai i nostri cittadini all'estero si preoccupano di informarsi?
    Comunque sia, la signora avrebbe già riacquistato automaticamente la cittadinanza italiana ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.91 art. 13 punto d):
    1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
    a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
    b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
    c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
    d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
    e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
    2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.
    3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio
    di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
    Io direi, innanzitutto, di chiedere alla signora se ha chiesto volontariamente la cittadinanza francese e, in caso affermativo, di recarsi al consolato per far annotare la rinuncia nell'atto di nascita. Successivamente verrà rilasciata attestazione di riacquisto che verrà trascritta sui registri di cittadinanza (formula 193) e del riacquisto verrà fatta annotazione a margine dell’atto dinascita dell’interessato (formula 140 sexies).
    Importante, comunque, verificare come è avvenuto l'acquisto della cittadinanza francese e i tempi.
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    Non capisco perché noi in Italia rispettiamo le generalità assegnate dallo stato estero, mentre in molti paesi se ne fregano bellamente, alla faccia del diritto internazionale (Svizzera compresa). Ma l'assurdo è che i nostri emigrati danno la colpa a noi se non trascriviamo gli atti...
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    Il fatto che la madre abbia il cognome del marito ha tutta l'aria di essere qualcosa accettato dalla Svizzera, senza preoccuparsi del fatto che la cittadina italiana non ha nessuna autorizzazione da parte dello stato competente per le generalità, cioè l'Italia.
    Se la madre che per te è BIANCHI, risulta nell'atto ROSSI, non sarebbe la stessa persona.
    Io ritengo che, così com'è, l'atto non possa essere trascritto, data la diversità di cognome della madre e pure del padre. L'USC italiano non può correggere un atto straniero e formalmente tu hai due persone diverse come genitori rispetto a ciò che ti risulta.
    Vediamo se i colleghi sono del mio stesso avviso.
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    I tribunali non tengono conto delle 'minuzie' inerenti lo stato civile. Se lo stato di origine riconosce la sentenza e provvede, nessun problema, ma se non lo fa, i signori giudici sembrano non sapere che un semplice USC non può modificare un atto di stato civile straniero, ergo, a mio parere, qualora capitasse, dovresti invitare l'interessata a rivolgersi al tribunale.
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    Non conosco personalmente avvocati a Torino che si occupano di cittadinanza iure sanguinis.
    Posso solo mettere un link dove vi sono molti avvocati che si occupano di cittadinanza.
    https://iustlab.org/e/avvocati-immigrazion...dinanza/torino/
    Può eventualmente inviare una mail al Tribunale di Torino alla Nona Sezione Civile (dovrebbe essere quella che si occupadelle cittadinanze) e chiedere se per il suo caso è competente il Tribunale di Torino o quale altro tribunale.
    www.tribunale.torino.giustizia.it/
    Se non trovasse un avvocato e volesse chiedere al tribunale, potrebbe scrivere così:

    Il sottoscritto Beghelli François nato a ….il…..residente a…………cittadino francese, volendo richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna, quindi per via giudiziaria, dato atto che l'art. 1 comma 36 legge 206/2021 prevede che la competenza dell’accertamento sia del tribunale competente riguardo il comune di nascita del padre o della madre o dell'avo e considerato che l’avo in questione è nato nel Comune di Briga, già comune italiano in Provincia di Cuneo e ceduto alla Francia nel 1947, chiede cortesemente di sapere qual è il Tribunale competente a cui rivolgere la richiesta, se Codesto o quello di Roma in forma residuale.
    Si prega di inviare la comunicazione a (direi di indicare una mail).
    Distinti saluti.

    Alla richiesta dovrebbe allegare la fotocopia della sua carta di identità francese (o passaporto come preferisce).

    Spero di esserle stato utile.

    Edited by ratapena - 6/5/2024, 15:29
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    CITAZIONE (onda_blu @ 6/5/2024, 08:59) 
    Rispondo a Beghelli François : secondo me si dovrà, in via residuale, fare riferimento al Tribunale di Roma, visto che ora Briga è francese, e non mi pare vi sia altro collegamento con Comuni ora italiani.

    Per i documenti: il Tribunale può decidere di accettare qualsiasi documento ritenga "attendibile" (al contrario di noi autorità amministrative).

    Penso anch'io che dovrebbe essere il tribunale di Roma in via residuale, ma non essendo scritto da nessuna parte, non vorrei che ci fosse qualche sorpresa...
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    Dichiarare che non c'è rapporto di parentela/coniugio tra lei e il padre del bambino non è mendace, ma l'avvocato (che è sicuramente quello che le ha fatto fare la dichiarazione) non ha tenuto conto (nella migliore delle ipotesi) che il rapporto di parentela esiste tra padre e figlio che stanno nella stessa abitazione). Per me l'avvocato (personalmente diffido degli avvocati specialmente nel nostro campo) spera di girare la frittata e indurre il collega a creare due famiglie separate e non facendo,di per sé, far dichiarare una cosa falsa alla sua cliente.
    Quello che sostiene la signora, che il figlio deve restare con lei, nel suo stato di famiglia a nulla contando che ci sia anche il padre nello stesso appartamento, è un arrampicarsi sugli specchi da parte dell'avvocato. Ma, nel caso la questione finisse in mano aun giudice, non mi stupirei che lo stesso le desse ragione, vista la sentenza con cui un giudice ha detto che un figlio aveva diritto ad avere due residenze, nel caso di affido condiviso...
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    Temo che sia l'avvocato a sostenerlo, più che lei. Purtroppo l'appartamento è unico e c'è il padre del figlio...io farei presente che non è possibile creare due famiglie separate e che se vuole faccia ricorso in Prefettura.
    Alla fine l'unico che ci guadagna è l'avvocato, che farà anche il ricorso...mica scemo...
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    Una cosa importante da sapere è la sequenza degli antenati.
    Il bisnonno è nato cittadino del Regno di Sardegna, diventa automaticamente italiano quando nasce il Regno d'Italia e muore come italiano in Algeria. Suo nonno o suo padre sono diventati francesi, visto che lei è francese. Quando e come sono diventati francesi? Perché se avessero volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana prima che lei nascesse, lo iure sanguinis salta.
    Se avessero optato per la cittadinanza francese, ai sensi del trattato di pace di Parigi 1947, avrebbero perso la cittadinanza italiana.

    L'art. 19 del Trattato di pace fra l'Italia e le
    Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10
    febbraio 1947, e' cosi' formulato:
    "Art. 19. - 1. I cittadini italiani che, al 10 giugno
    1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad
    un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro
    figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di
    quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di
    pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il
    territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine
    dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi
    dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi
    perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui
    diverranno cittadini dello Stato subentrante.

    2. Il governo dello Stato al quale il territorio e'
    trasferito, dovra' disporre, mediante appropriata
    legislazione entro tre mesi dalla entrata in vigore del
    presente Trattato, perche' tutte le persone di cui al par.
    1, di eta' superiore ai diciotto anni (e tutte le persone
    coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale
    eta') la cui lingua usuale e' l'italiano, abbiano facolta'
    di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di
    un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.
    Qualunque persona che opti in tal senso conservera' la
    cittadinanza italiana e non si considerera' aver acquistato
    la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene
    trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verra'
    considerata opzione da parte della moglie. L'opzione
    esercitata dal padre, o se il padre non e' vivente, dalla
    madre, si estendera' tuttavia automaticamente a tutti i
    figli non coniugati, di eta' inferiore ai diciotto anni.
    3. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto potra'
    esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si
    trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui
    l'opzione venne esercitata.
    4. Lo Stato al quale il territorio e' ceduto dovra'
    assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a
    tutte le persone che si trovano nel territorio stesso,
    senza distinzione di razza, lingua o religione, il
    godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta'
    fondamentali, ivi comprese la liberta' di espressione, di
    stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e
    di pubblica riunione".

    Edited by ratapena - 4/5/2024, 13:40
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    Gli avvocati si arrampicano sugli specchi e sembra che non conoscano la legge. Tizio è padre del bambino, quindi non è possibile creare due famiglie separate, c'è relazione di parentela. Tanto è vero che, nel caso avessero avuto precedentemente due famiglie separate allo stesso indirizzo, nel momento in cui nascesse un figlio, le due famiglie separate verrebbero riunite in una sola famiglia d'ufficio.
    La gente pensa che basta rivolgersi ad un avvocato per mettere paura all'ufficiale di anagrafe e obbligarlo a fare ciò che vuole.
    A mio parere, l'avvocato, facendo dichiarare che non vi sono rapporti di parentela, le ha fatto dichiarare il falso, perché la mancanza di rapporto di parentela non è limitato alla dichiarante, ma deve estendersi a tutti i componenti che entrano nell'abitazione dove già c'è un'altra famiglia.
    Sentiamo anche altri pareri.
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    Sono curioso di vedere come va a finire. Si tratta di diritto internazionale e per permettere alla questura o a qualunque altro ufficio pubblico italiano di autorizzare, servirebbe un accordo tra stati.
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    Mi spiace,ma non vedo come un ufficio pubblico italiano possa autorizzare l'espatrio/accompagnamento di un minore straniero. Sono competenti i loro consolati.
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    Per i certificati ecclesiastici, bisogna chiedere alla diocesi da cui dipende Briga. Per quello di morte, non ci dovrebbero essere problemi,visto che è un atto tratto da registri di stato civile statali.
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    Ok, trasmissione digitale.
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