Cittadinanza italiana di figli maggiorenni di madre italiana iscritta in APR

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    Richiesta (non istanza che prevede il bollo) scritta con allegato atto, ai sensi dell art. 10 e comma sottolineato in rosso, postato prima. Se rifiutano lo devono fare per iscritto con la motivazione giuridica, che davanti al disposto dell art.10 evidenziato nn credo possano argomentare
     
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    CITAZIONE (ratapena @ 19/8/2022, 14:33) 
    Direi che ci sono due scuole di pensiero. Una dice che il matrimonio andrebbe trascritto nel comune di residenza all'atto del matrimonio (Maria Rossi è residente nel comune A, poi emigra nel comune B; mentre è ancora residente in A si sposa e fa trascrivere l'atto quando è residente in B; se la trascrizione avviene in B, il comune A avrà sempre la signora come nubile fino alla data di emigrazione); un'altra dice che conta la residenza del momento. A me sembra che Scolaro fosse per la prima interpretazione, forse onda può confermare o smentire.

    Confermo: Sereno era per la competenza al momento dell'evento. Che secondo me è anche la più sensata.
    Ma ricordava anche che con il DPR 396/2000 si è spostata la competenza al Comune di residenza (come detto da ni-ke), ma per gli atti "vecchi" non c'è la specificazione se si intenda residenza al momento della richiesta, o dell'evento. Se fosse già in vigore il registro informatico, non ci sarebbero problemi. Ma allo stato attuale si rischiano rimpalli tra un Comune e l'altro.

    Qualche anno fa io ho trascritto il matrimonio celebrato in Spagna di una coppia che aveva appena richiesto la residenza da me, proveniente da altro Comune, perché il precedente Comune aveva risposto che non erano residenti da loro quando si erano sposati. Mah...
     
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    Il Comune dove è trascritto l'Atto di nascita potrebbe trascrivere anche il matrimonio?
     
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    Per la trasmissione dell'atto straniero, si deve guardare l'art.17 del DPR 396/2000.
    Sinceramente, se fossi il Comune che ha trascritto l'atto di nascita, lo rimanderei a quello in cui è residente, perché è molto chiaro nel dire che la competenza si ha nel Comune di residenza (ecc,) e solo in mancanza di questi, nel Comune di registrazione/trascrizione dell'atto di nascita.
    Se fosse anche il Comune dove era residente al momento dell'evento, invece, risponderei che è una possibilità.
     
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    apò ña spitha èni jinumèna aćà khàra
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    Io continuo a sostenere che chi redige materialmente le leggi dovrebbe porsi i problemi che possono nascere. Bastava dire: fin quando il registro informatico non entra in vigore, la competenxa è del comune di residenza o AIRE al momento dell'evento...
     
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    Ricordo che negli interventi del.monistero e degli studiosi si è spiegato che si era introdotta la novità a favore del cittadino di poter registrare gli atti che lo riguardavano nel comune di residenza, e nn c'e dubbio che si parlasse del comune dove ha la dimora, nn dove l aveva. Si pensi che hanno specificato per il.sicuro che i decreti di cambio nome devono essere trascritti dal comune di residenza, per nn incorrere nel dubbio che la competenza fosse quello di nascita. Sono rimaste solo la legge sul divorzio e adozione che fanno riferimento esplicito al comune dove è registrato l atto e la norma nn può essere considerata implicitamente abrogata, secondo me. Cosi il consolato trasmette i divorzi al comune dov è l'atto di matrimonio, ma trasmette il matrimonio al comune di residenza attuale e nn a quello dove risiedeva al momento del.matrimonio.
     
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    Donna straniera sposata con cittadino italiano nel 1970. Atto di matrimonio trascritto in Italia. La donna nel 2024 chiede la trascrizione del proprio atto di nascita? Ovviamente ne ha pieno diritto. La questione ipotetica che abbia successivamente al matrimonio rinunciato alla cittadinanza non ha ragione di esistere. Anche un padre italiano prima della nascita dei figli potrebbe aver rinunciato o perso la cittadinanza (in regime legge555/1912). Conclusione gli atti di nascita di chi maggiorenne o minorenne ha il genitore che risulta italiano nei registri di stato civile (che fanno piena prova) devono essere trascritti al pari di quello della donna maggiorenne straniera che è divenuta italiana per matrimonio in virtù dell'art 10 della legge 555/1912.
    Infatti la circolare k28.1 del 1991 non è diretta ad accertare la "mantenuta" cittadinanza italiana della donna straniera sposata con un italiano ne ad accertare la cittadinanza di chi è figlio di un italiano risultante già tale nei registri di stato civile italiani.
     
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